Ingegner Massimo Rivalta
Scattata in tutta
l'Ue, dal 30 maggio
2002, la Direttiva europea 97/23/CE nota come PED - Pressure Equipment
Directive. Prodotti interessati: generatori di vapore e/o acqua surriscaldata
e forni industriali; recipienti (serbatoi, scambiatori di calore);
tubazioni e sistemi complessi di piping; valvole; pentole a pressione;
componenti e impianti frigoriferi; bombole per sub e, più in generale,
qualsiasi autorespiratore.
La Direttiva europea
97/23/Ce sulle "Attrezzature
a pressione", recepita nell'ordinamento giuridico di ogni Stato membro
nel maggio dell'anno scorso, doveva essere applicata a partire dal
29 novembre 1999 (vedere Circolare 15 settembre 1999 n. 757708, pubblicata
in Guri n. 224 del 23/9/99).
Cosa è cambiato
Durante il periodo transitorio
(fino al 22/5/2002), i prodotti rientranti nel campo di applicazione
della Direttiva possono essere fabbricati, commercializzati e certificati
sia applicando la normativa europea, sia applicando quella attualmente
vigente in ciascuno Stato membro, in modo che il passaggio dalla
normativa dei singoli Stati membri a quella dell'Unione avvenga in
maniera graduale.
Con la Direttiva 97/23 è stato istituito, tra l'altro, "l'ispettorato
degli utilizzatori" (per uso interno), responsabile della valutazione
e verifica della rispondenza degli apparecchi a pressione ai requisiti
essenziali di sicurezza specificati nella Direttiva stessa.
Tale
Direttiva europea, inoltre, prevede la marcatura delle apparecchiature
in pressione in funzione dei campi di utilizzo (pressioni, temperature),
dei tipi di fluido utilizzati (acqua, gas, idrocarburi ecc.) e del
rapporto dimensione/pressione previsto per l'utilizzo.
Ciò allo scopo
di armonizzare tutte le legislazioni degli Stati comunitari in tema
di apparecchi in pressione, con particolare riguardo ai criteri di
progettazione, fabbricazione, controllo e collaudo.
La Direttiva
si applica, quindi, a progettazione, fabbricazione e valutazione
di conformità delle attrezzature a pressione e agli insiemi composti
sottoposti a una pressione massima ammissibile (cioè quella per la
quale l'attrezzatura è progettata) superiore a 0,5 bar.
Le macchine
che soddisfano i requisiti espressi nella direttiva devono e possono
apporre la marcatura CE.
I prodotti soggetti alla direttiva sono
quelli in cui la pressione risulta essere il fattore determinante
di rischio, vale a dire: |
• |
generatori di vapore e/o acqua surriscaldata e forni industriali; |
• |
recipienti (serbatoi, scambiatori di calore); |
• |
tubazioni e sistemi complessi di piping; |
• |
valvole; |
• |
pentole a pressione; |
• |
componenti e impianti frigoriferi; |
• |
bombole per sub (più in generale, qualsiasi autorespiratore, come, ad esempio, quelli a uso medicale e quelli dei Vigili del fuoco). |
|
|
Impianti in pressione
Per impianti in pressione,
non si intende soltanto impianti di tipo fisso.
Inoltre, l'impatto della Direttiva 97/23/CE (PED) sull'universo degli apparecchi
e degli impianti a pressione, riguarda anche, fra gi altri, gli impianti frigoriferi
come si può individuare dall'elenco appena fatto.
L'obbligatorietà della sua applicazione dal 30 maggio 2002 impone che le aziende
interessate debbano adeguarsi, se non lo hanno già fatto, per evitare di essere
poste fuori legge rispetto alla normativa vigente, in quanto non è più consentita
la commercializzazione secondo la vecchia norma se non in Paesi extra Ue).
Dal
30 maggio 2002 l'applicazione della Direttiva europea 97/23/CE, comunemente conosciuta
con l'acronimo PED (Pressure Equipment Directive), è diventata obbligatoria su
tutto il territorio dell'Unione europea.
Questo vuol dire che le attrezzature a pressione e gli "insiemi", per poter essere
immessi sul mercato europeo e posti in esercizio, devono soddisfare i contenuti
della Direttiva e, quindi, devono essere muniti della marcatura CE e della Dichiarazione
di Conformità.
Questa Direttiva, diventata quindi unico riferimento normativo obbligatorio
per tutta l'Unione Europea, modifica in modo sostanziale la normativa fino adesso
in vigore negli Stati membri dell'Unione stessa.
Attrezzature a pressione
Per attrezzature
a pressione si intendono recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza
e accessori a pressione recipienti (serbatoi, scambiatori
di calore).
Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione della Direttiva elementi
come le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni
per il trasporto
di qualsiasi fluido o sostanza verso un impianto, a partire dall'ultimo organo
di isolamento situato nel perimetro dell'impianto e che include le attrezzature
a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle
centrali di spinta, le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso
di acqua e le relative apparecchiature, come anche le attrezzature progettate
specificatamente
per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni
di radioattività.
Armonizzazione tecnica
La Direttiva PED mira
a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi tra i Paesi europei e
si ispira alla strategia definita nella risoluzione
del Consiglio
del
7 maggio 1985 relativa a una nuova "politica" in materia di armonizzazione
tecnica e normalizzazione che richiede una definizione dei requisiti essenziali
in materia
di sicurezza.
In tale ottica, la Direttiva 97/23/CE armonizzerà le regole nazionali europee
e sarà recepita all'interno del sistema legislativo di tutti i Paesi membri
dell'EEA
(Area Economica Europea). In conseguenza di questo, i prodotti che sono
messi in servizio, commercializzati e venduti all'interno di questi Paesi
dovranno conformarsi alla PED.
Attrezzatura e Insiemi
Più specificatamente,
per "Attrezzatura a pressione" si intendono i recipienti
per gas, per vapore e per liquidi, generatori di vapore o acqua surriscaldata,
tubazioni, accessori di sicurezza e accessori a pressione.
Per "Insiemi" si intendono varie attrezzature a pressione assemblate
da un Fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale.
In
alcuni
casi,
avere tutti i
componenti dell'impianto marcati CE non è sufficiente.
E' necessario che tutto l'impianto ("Insieme") sia marcato CE e, quindi,
l'intero
impianto deve soddisfare i Requisiti Essenziali di Sicurezza previsti
dall'Allegato
I della Direttiva.
Due specifiche figure
Prima dell'entrata
in vigore della PED, era necessario richiedere il rilascio del libretto
omologativo dell'apparecchio di nuova costruzione da parte dell'Ispesl
(Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro).
Con l'entrata in vigore della nuova normativa, sono state introdotte
e definite due specifiche figure principali: il "Fabbricante", cioè chi
costruisce e commercializza un impianto che è tenuto a soddisfare
gli obblighi imposti dalla PED; nell'ambito di questo ruolo, il Fabbricante
deve anche incaricare un "Organismo Notificato" - organismi che intendono
espletare attività di. valutazione di conformità di apparecchi, componenti,
attrezzature e insiemi a pressione, devono possedere una serie di
requisiti elencati nella circolare, come indicato nel riquadro che
accompagna questo articolo) per poter consentire la valutazione di
conformità dell'Insieme costruito, marcarlo CE ed emettere la Dichiarazione
di Conformità.
Classificazione di rischio
Nell'ambito delle
specifiche tecniche da indicare, non deve mancare la classificazione
per categorie di rischio crescente (dalla I alla IV) in base all'Allegato
II della Direttiva.
Tale classificazione dipende da: |
1. |
tipo di attrezzatura; |
2. |
gruppo di appartenenza del fluido: |
|
• gruppo
1: |
comprende
i fluidi pericolosi come definiti dalle Direttive europee sull’etichettatura |
• gruppo
2: |
comprende tutti gli altri fluidi non elencati nel
gruppo 1; |
|
3. |
stato fisico del fluido: |
|
• liquido surriscaldato e non, gassoso
o vapore; |
4. |
volume del recipiente (o DN per le tubazioni); |
5. |
pressione massima ammissibile: |
|
è evidente che, all'aumentare dell'energia immagazzinata funzione del prodotto tra la pressione e il volume, aumenta il grado di pericolosità e, quindi, la categoria.
Allegati e Moduli
Tutte le attrezzature interessate
dalla Direttiva devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza
definiti nell'Allegato I della PED.
Nella scelta delle soluzioni più adeguate a questo scopo, il fabbricante
deve eliminare o ridurre i rischi nella misura in cui ciò sia ragionevolmente
fattibile, applicare le opportune misure di protezione contro i rischi che
non possono essere eliminati e informare gli utilizzatori circa gli eventuali
rischi residui.
Le attività connesse inizieranno, quindi, a monte dell'utilizzazione
del prodotto e, in particolare, dalla scelta dei materiali e dalle fasi di
progettazione e fabbricazione.
Le tabelle di valutazione della conformità delle
apparecchiature sono, invece, l'oggetto dell'Allegato II dove vengono definiti,
in funzione delle categorie di classificazione delle diverse apparecchiature,
i moduli applicabili.
I Moduli, i cui contenuti sono illustrati nell'Allegato
III relativo alle procedure di valutazione della conformità, determinano
le attività da svolgere e vanno dal modulo A, che prevede il controllo di
fabbricazione interno, al modulo B, che prevede l'esame "CE del tipo", fino
al modulo H1 di garanzia della qualità totale con il controllo della progettazione
e particolare sorveglianza della verifica finale.
Secondo quanto previsto
dalla Direttiva, le attrezzature a pressione devono essere sottoposte a una
delle procedure di valutazione di conformità, a scelta del fabbricante, previste
per la categoria in cui sono classificate.
Il fabbricante può, comunque,
scegliere di essere più rigoroso e, quindi, applicare una delle procedure
previste per una categoria superiore, se questa esiste.
Il fabbricante, ad
eccezione del modulo A, può scegliere la procedura di valutazione di conformità (modulo)
prevista dalla Direttiva attraverso cui l'Organismo Notificato svolge la
sua attività certificativa.
Più rigore per l'Insieme
La categoria di
rischio da considerare per l'Insieme è quella più severa
tra le categorie di rischio delle apparecchiature a pressione e accessori
che ne
fanno parte, a eccezione degli accessori di sicurezza.
Per fare maggiormente
luce sul discorso della certificazione, si consideri la seguente casistica: |
• |
un impianto fornito da un Fabbricante a un Committente deve riportare la marcatura CE prevista dalla Direttiva; |
• |
un Insieme assemblato dall'utilizzatore, sotto la propria responsabilità, non è soggetto alla Direttiva e, quindi, non è sottoposto alla procedura globale di conformità e non deve portare la marcatura CE. |
In questo caso, per evitare confusione, l'insieme è definito "Installazione".
L'Ispesl, attraverso il Dipartimento di Omologazione e Certificazione, è stato riconosciuto, con Decreto del ministero delle Attività produttive del 6 marzo 2002, quale Organismo Notificato e autorizzato a: |
• |
emettere la certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per tutte le attrezzature di qualsiasi categoria; |
• |
rilasciare l'approvazione europea dei materiali; |
• |
effettuare l'approvazione di qualifica dei procedimenti di saldature e dei saldatori. |
|
E' corretto ricordare, comunque, che in
Italia anche molti altri istituti ed enti privati hanno ottenuto il
riconoscimento
come O.N. agli effetti della PED.
Stop alla frammentazione
La Direttiva pone
fine a uno scenario notevolmente frammentato all'interno dell'Unione
Europea, in riferimento ai vari sistemi di certificazione
per tali tipologie
di prodotti.
L'entrata in vigore della nuova Direttiva richiede che
le attrezzature in pressione devono: |
• |
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza nella progettazione, costruzione, collaudo; |
• |
essere verificate tramite opportune procedure di valutazione della conformità; |
• |
recare la marcatura CE e le istruzioni per l'uso. |
|
Molte attrezzature già soggette alle certificazioni
italiane (Ispesl, ex Ancc) devono adeguarsi alle nuove norme tecniche
emanate negli ultimi mesi in applicazione della PED.
Inoltre, diverse attrezzature in pressione, che prima non necessitavano di alcuna certificazione per l'immissione in commercio, sono ora sottoposte alle procedure previste dalla direttiva.
Come si è potuto notare, parlando di PED, è facile perdersi nei
meandri di una legislazione tanto complessa quanto varia dal
punto di vista della presenza di leggi e decreti vigenti.
A ciò si aggiungano ancora le circolari ministeriali e così finalmente
il quadro risulta quasi completo.
L'attuale Direttiva sicuramente non facilita le cose per il produttore
(fabbricante o installatore) che si trova, suo malgrado, a dover
affrontare una situazione di conflitto ancora prima di aver cominciato
a progettare, assemblare o installare un nuovo impianto in pressione.
Non si vuole in questa sede prendere posizione per una parte
piuttosto che per un'altra.
Mi sia permesso, però, esprimere un giudizio positivo circa l'impegno profuso nell'evoluzione della sicurezza in ogni applicazione industriale, ma mi sia anche concesso biasimare alcune formulazioni che creano molti conflitti di interpretazione in un settore in cui ciò di cui non si sentiva la mancanza era proprio la quantità delle normative.
Recepimento della PED
A fianco riportiamo,
nell'apposito riquadro, a puro titolo informativo, l'elenco
della principale documentazione che ha permesso il recepimento della direttiva
PED nel nostro Paese. |
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Tappe del recepimento |
• |
D.Lgs.
25 febbraio 2000, n. 93 – Attrezzature
a pressione: Direttiva 97/23/CE; |
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Circolari Ispesl: |
• |
Circ.2/2000 – Attività di
certificazione CE
(Direttiva 97/23/CE);
(annullata e sostituita dalla Circ.18/2002) |
• |
Circ.17/2000 – Verifiche
attrezzature o insiemi a pressione;
(annullata e sostituita dalla Circ.40/2002) |
• |
Circ.18/2000 – Certificazione
CE: procedure tecniche; |
• |
Circ.39/2000 – Certificazione
CE: procedure tecniche; |
• |
Circ.56/2000 – Certificazione
CE: procedure tecniche; |
• |
Circ.63/2000 – Circolari
tecniche in internet; |
• |
Circ.83/2000 - Circolare 2/2000: certificazione CE;
(annullata e sostituita dalla Circ.18/2002) |
• |
Circ.110/2000 – Attrezzature
a pressione: apposizione n. 0100 Ispesl; |
• |
Circ.135/2000 – Direttiva
97/23/CE; |
• |
Circ.13/2001 – Direttiva
97/23/CE: linee guida; |
• |
Circ.25/2001 – Vasi
di espansione; |
• |
Circ.29/2001 – Direttiva
97/23/CE: trasmissione moduli; |
• |
Circ.39/2002 – Laboratori
per le prove meccaniche; |
• |
Circ.40/2002 – Attrezzature
in pressione e/o sistemi: controlli; |
• |
Lett.Circ.
17 luglio 2002, n. 8528 – Riparazioni e modifiche
di apparecchi a pressione. |
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|
Organismo
Notificato: per saperne di più
Allo scopo di individuare gli enti che possono far parte degli organismi
notificati, si riporta integralmente l'art. 12 della Direttiva PED che, appunto, definisce le caratteristiche degli enti di controllo tra cui, come detto, l'Ispesl.
Con la Direttiva 97/23 viene, inoltre, istituito all'art. 14 "l'ispettorato degli utilizzatori",
nuova figura di responsabile della valutazione e verifica della rispondenza
degli apparecchi a pressione ai requisiti essenziali di sicurezza
dell'Allegato I della Direttiva.
Fermo restando che tali ispettorati debbono rispondere ai criteri
di cui all'Allegato V della Direttiva, tenuto conto della grande
rilevanza industriale di queste nuove modalità di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza, si reputa opportuno consentire ai grandi gruppi industriali l'avvio tempestivo di quelle azioni organizzative interne per procedere alla graduale introduzione delle nuove procedure.
Requisiti essenziali
Premesso
quanto sopra, gli organismi di cui all'art. 14 della direttiva 97/23/CE
che intendono espletare attività di valutazione di conformità di
apparecchi, componenti, attrezzature e insiemi a pressione, da utilizzare
all'interno del proprio gruppo, nei limiti previsti dall'art. 14, punto
6, devono possedere
i seguenti requisiti essenziali minimi correlati con l'area o le aree di
competenza per le quali specificatamente viene fatta richiesta: |
• |
appartenere a un gruppo industriale che applichi una politica comune di sicurezza; |
• |
il gruppo sia un utilizzatore di apparecchi in pressione; |
• |
il gruppo sia articolato in dipartimenti, unità produttive, strutture equivalenti; |
• |
l'ispettorato sia costituito in struttura autonoma non direttamente coinvolta in processi produttivi, di progettazione, di fabbricazione, di fornitura, di montaggio, di funzionamento o di manutenzione delle Attrezzature in pressione o degli Insiemi. |
|
Al fine di garantire
i requisiti di indipendenza, la struttura gerarchica al di sopra dell'ispettorato
non dovrà, in ogni caso, essere comune a quella di dipartimenti, unità produttive o altre strutture equivalenti coinvolte in processi produttivi, di progettazione, di fabbricazione, di fornitura, di montaggio, di funzionamento o di manutenzione delle Attrezzature in pressione o degli Insiemi.
Due articoli cruciali
Art. 12: Organismi notificati
1. Il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato notifica
alla Commissione Europea e agli altri Stati membri dell'Unione Europea
gli organismi abilitati a espletare le procedure di cui agli articoli
10 (Valutazione di conformità) e 11 (Approvazione europea dei materiali) e a svolgere i compiti specifici per i quali sono stati abilitati, nonché i
numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla
Commissione europea.
4. La designazione
degli organismi da notificare viene effettuata dal Ministero dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato nel rispetto dei criteri previsti
nell'Allegato IV e secondo le linee guida che saranno determinate con decreto
del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, sentito
il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro
il termine di novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo anche
conto dei seguenti criteri: |
a) |
capacità di copertura operativa sul territorio nazionale; |
b) |
partecipazione ad attività di studio, anche internazionali, nel campo della normazione del coordinamento tecnico nelle materie coperte dalla designazione. |
|
Qualora sia constatato
che l'organismo notificato non soddisfa più i criteri previsti al comma 2, il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato revoca il provvedimento di designazione informandone immediatamente la Commissione Europea e gli Stati membri dell'Unione Europea.
Art. 14: Ispettorati
degli utilizzatori
5. L'ispettorato degli utilizzatori è designato dal Ministero dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato
V, previo accertamento che il gruppo di cui esso fa parte applichi
una politica comune di sicurezza per quanto riguarda le specifiche
tecniche di progettazione, di fabbricazione, di controllo, di manutenzione
e di uso delle attrezzature a pressione e degli insiemi.
6. Il Ministero
dell'Industria, del commercio dell'artigianato comunica alla Commissione
Europea e agli Stati membri dell'Unione Europea i
nomi degli ispettorati degli utilizzatori designati, i compiti per
i quali sono stati designati, nonché, per ciascuno di essi, l'elenco degli impianti che soddisfano le disposizioni di cui ai commi 2 e 5.
7. Qualora il Ministero
dell'Industria, del commercio dell'artigianato constati che un ispettorato
degli utilizzatori non soddisfa più i criteri di cui al comma 5, revoca la designazione, dandone comunicazione alla Commissione Europea e agli Stati membri dell'Unione Europea.
8. Nel caso in cui
sia stato designato un ispettorato degli utilizzatori, sono consentite
la commercializzazione e la messa in servizio, nel rispetto delle disposizioni
di cui al presente articolo, di attrezzature a pressione o di insiemi
la cui conformità è stata
valutata da un ispettorato degli utilizzatori designato da un altro Stato membro
dell'Unione Europea. |
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