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Direttiva PED: note interpretative
Tratto da "I Quaderni dell'Aria Compressa" - novembre/dicembre 2003

Attrezzature: le regole per quelle a pressione

 
Ingegner Massimo Rivalta


Scattata in tutta l'Ue, dal 30 maggio 2002, la Direttiva europea 97/23/CE nota come PED - Pressure Equipment Directive. Prodotti interessati: generatori di vapore e/o acqua surriscaldata e forni industriali; recipienti (serbatoi, scambiatori di calore); tubazioni e sistemi complessi di piping; valvole; pentole a pressione; componenti e impianti frigoriferi; bombole per sub e, più in generale, qualsiasi autorespiratore.

La Direttiva europea 97/23/Ce sulle "Attrezzature a pressione", recepita nell'ordinamento giuridico di ogni Stato membro nel maggio dell'anno scorso, doveva essere applicata a partire dal 29 novembre 1999 (vedere Circolare 15 settembre 1999 n. 757708, pubblicata in Guri n. 224 del 23/9/99).

Cosa è cambiato
Durante il periodo transitorio (fino al 22/5/2002), i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva possono essere fabbricati, commercializzati e certificati sia applicando la normativa europea, sia applicando quella attualmente vigente in ciascuno Stato membro, in modo che il passaggio dalla normativa dei singoli Stati membri a quella dell'Unione avvenga in maniera graduale.
Con la Direttiva 97/23 è stato istituito, tra l'altro, "l'ispettorato degli utilizzatori" (per uso interno), responsabile della valutazione e verifica della rispondenza degli apparecchi a pressione ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nella Direttiva stessa.
Tale Direttiva europea, inoltre, prevede la marcatura delle apparecchiature in pressione in funzione dei campi di utilizzo (pressioni, temperature), dei tipi di fluido utilizzati (acqua, gas, idrocarburi ecc.) e del rapporto dimensione/pressione previsto per l'utilizzo.
Ciò allo scopo di armonizzare tutte le legislazioni degli Stati comunitari in tema di apparecchi in pressione, con particolare riguardo ai criteri di progettazione, fabbricazione, controllo e collaudo.
La Direttiva si applica, quindi, a progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e agli insiemi composti sottoposti a una pressione massima ammissibile (cioè quella per la quale l'attrezzatura è progettata) superiore a 0,5 bar.
Le macchine che soddisfano i requisiti espressi nella direttiva devono e possono apporre la marcatura CE.
I prodotti soggetti alla direttiva sono quelli in cui la pressione risulta essere il fattore determinante di rischio, vale a dire:

generatori di vapore e/o acqua surriscaldata e forni industriali;
recipienti (serbatoi, scambiatori di calore);
tubazioni e sistemi complessi di piping;
valvole;
pentole a pressione;
componenti e impianti frigoriferi;
bombole per sub (più in generale, qualsiasi autorespiratore, come, ad esempio, quelli a uso medicale e quelli dei Vigili del fuoco).
 

Impianti in pressione
Per impianti in pressione, non si intende soltanto impianti di tipo fisso.
Inoltre, l'impatto della Direttiva 97/23/CE (PED) sull'universo degli apparecchi e degli impianti a pressione, riguarda anche, fra gi altri, gli impianti frigoriferi come si può individuare dall'elenco appena fatto.
L'obbligatorietà della sua applicazione dal 30 maggio 2002 impone che le aziende interessate debbano adeguarsi, se non lo hanno già fatto, per evitare di essere poste fuori legge rispetto alla normativa vigente, in quanto non è più consentita la commercializzazione secondo la vecchia norma se non in Paesi extra Ue).
Dal 30 maggio 2002 l'applicazione della Direttiva europea 97/23/CE, comunemente conosciuta con l'acronimo PED (Pressure Equipment Directive), è diventata obbligatoria su tutto il territorio dell'Unione europea.
Questo vuol dire che le attrezzature a pressione e gli "insiemi", per poter essere immessi sul mercato europeo e posti in esercizio, devono soddisfare i contenuti della Direttiva e, quindi, devono essere muniti della marcatura CE e della Dichiarazione di Conformità.
Questa Direttiva, diventata quindi unico riferimento normativo obbligatorio per tutta l'Unione Europea, modifica in modo sostanziale la normativa fino adesso in vigore negli Stati membri dell'Unione stessa.

Attrezzature a pressione
Per attrezzature a pressione si intendono recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza e accessori a pressione recipienti (serbatoi, scambiatori di calore).
Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione della Direttiva elementi come le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza verso un impianto, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto e che include le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta, le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e le relative apparecchiature, come anche le attrezzature progettate specificatamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattività.

Armonizzazione tecnica
La Direttiva PED mira a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi tra i Paesi europei e si ispira alla strategia definita nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa a una nuova "politica" in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione che richiede una definizione dei requisiti essenziali in materia di sicurezza.
In tale ottica, la Direttiva 97/23/CE armonizzerà le regole nazionali europee e sarà recepita all'interno del sistema legislativo di tutti i Paesi membri dell'EEA (Area Economica Europea). In conseguenza di questo, i prodotti che sono messi in servizio, commercializzati e venduti all'interno di questi Paesi dovranno conformarsi alla PED.

Attrezzatura e Insiemi
Più specificatamente, per "Attrezzatura a pressione" si intendono i recipienti per gas, per vapore e per liquidi, generatori di vapore o acqua surriscaldata, tubazioni, accessori di sicurezza e accessori a pressione.
Per "Insiemi" si intendono varie attrezzature a pressione assemblate da un Fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale.
In alcuni casi, avere tutti i componenti dell'impianto marcati CE non è sufficiente.
E' necessario che tutto l'impianto ("Insieme") sia marcato CE e, quindi, l'intero impianto deve soddisfare i Requisiti Essenziali di Sicurezza previsti dall'Allegato I della Direttiva.

Due specifiche figure
Prima dell'entrata in vigore della PED, era necessario richiedere il rilascio del libretto omologativo dell'apparecchio di nuova costruzione da parte dell'Ispesl (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro).
Con l'entrata in vigore della nuova normativa, sono state introdotte e definite due specifiche figure principali: il "Fabbricante", cioè chi costruisce e commercializza un impianto che è tenuto a soddisfare gli obblighi imposti dalla PED; nell'ambito di questo ruolo, il Fabbricante deve anche incaricare un "Organismo Notificato" - organismi che intendono espletare attività di. valutazione di conformità di apparecchi, componenti, attrezzature e insiemi a pressione, devono possedere una serie di requisiti elencati nella circolare, come indicato nel riquadro che accompagna questo articolo) per poter consentire la valutazione di conformità dell'Insieme costruito, marcarlo CE ed emettere la Dichiarazione di Conformità.

Classificazione di rischio
Nell'ambito delle specifiche tecniche da indicare, non deve mancare la classificazione per categorie di rischio crescente (dalla I alla IV) in base all'Allegato II della Direttiva.
Tale classificazione dipende da:

1. tipo di attrezzatura;
2. gruppo di appartenenza del fluido:
 
• gruppo 1: comprende i fluidi pericolosi come definiti dalle Direttive europee sull’etichettatura
• gruppo 2: comprende tutti gli altri fluidi non elencati nel gruppo 1;
3. stato fisico del fluido:
  • liquido surriscaldato e non, gassoso o vapore;
4. volume del recipiente (o DN per le tubazioni);
5. pressione massima ammissibile:

è evidente che, all'aumentare dell'energia immagazzinata funzione del prodotto tra la pressione e il volume, aumenta il grado di pericolosità e, quindi, la categoria.

Allegati e Moduli
Tutte le attrezzature interessate dalla Direttiva devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza definiti nell'Allegato I della PED.
Nella scelta delle soluzioni più adeguate a questo scopo, il fabbricante deve eliminare o ridurre i rischi nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile, applicare le opportune misure di protezione contro i rischi che non possono essere eliminati e informare gli utilizzatori circa gli eventuali rischi residui.
Le attività connesse inizieranno, quindi, a monte dell'utilizzazione del prodotto e, in particolare, dalla scelta dei materiali e dalle fasi di progettazione e fabbricazione.
Le tabelle di valutazione della conformità delle apparecchiature sono, invece, l'oggetto dell'Allegato II dove vengono definiti, in funzione delle categorie di classificazione delle diverse apparecchiature, i moduli applicabili.
I Moduli, i cui contenuti sono illustrati nell'Allegato III relativo alle procedure di valutazione della conformità, determinano le attività da svolgere e vanno dal modulo A, che prevede il controllo di fabbricazione interno, al modulo B, che prevede l'esame "CE del tipo", fino al modulo H1 di garanzia della qualità totale con il controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.
Secondo quanto previsto dalla Direttiva, le attrezzature a pressione devono essere sottoposte a una delle procedure di valutazione di conformità, a scelta del fabbricante, previste per la categoria in cui sono classificate.
Il fabbricante può, comunque, scegliere di essere più rigoroso e, quindi, applicare una delle procedure previste per una categoria superiore, se questa esiste.
Il fabbricante, ad eccezione del modulo A, può scegliere la procedura di valutazione di conformità (modulo) prevista dalla Direttiva attraverso cui l'Organismo Notificato svolge la sua attività certificativa.

Più rigore per l'Insieme
La categoria di rischio da considerare per l'Insieme è quella più severa tra le categorie di rischio delle apparecchiature a pressione e accessori che ne fanno parte, a eccezione degli accessori di sicurezza.
Per fare maggiormente luce sul discorso della certificazione, si consideri la seguente casistica:

un impianto fornito da un Fabbricante a un Committente deve riportare la marcatura CE prevista dalla Direttiva;
un Insieme assemblato dall'utilizzatore, sotto la propria responsabilità, non è soggetto alla Direttiva e, quindi, non è sottoposto alla procedura globale di conformità e non deve portare la marcatura CE.
In questo caso, per evitare confusione, l'insieme è definito "Installazione".
L'Ispesl, attraverso il Dipartimento di Omologazione e Certificazione, è stato riconosciuto, con Decreto del ministero delle Attività produttive del 6 marzo 2002, quale Organismo Notificato e autorizzato a:
emettere la certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per tutte le attrezzature di qualsiasi categoria;
rilasciare l'approvazione europea dei materiali;
effettuare l'approvazione di qualifica dei procedimenti di saldature e dei saldatori.

E' corretto ricordare, comunque, che in Italia anche molti altri istituti ed enti privati hanno ottenuto il riconoscimento come O.N. agli effetti della PED.

Stop alla frammentazione
La Direttiva pone fine a uno scenario notevolmente frammentato all'interno dell'Unione Europea, in riferimento ai vari sistemi di certificazione per tali tipologie di prodotti.
L'entrata in vigore della nuova Direttiva richiede che le attrezzature in pressione devono:

soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza nella progettazione, costruzione, collaudo;
essere verificate tramite opportune procedure di valutazione della conformità;
recare la marcatura CE e le istruzioni per l'uso.

Molte attrezzature già soggette alle certificazioni italiane (Ispesl, ex Ancc) devono adeguarsi alle nuove norme tecniche emanate negli ultimi mesi in applicazione della PED.
Inoltre, diverse attrezzature in pressione, che prima non necessitavano di alcuna certificazione per l'immissione in commercio, sono ora sottoposte alle procedure previste dalla direttiva.
Come si è potuto notare, parlando di PED, è facile perdersi nei meandri di una legislazione tanto complessa quanto varia dal punto di vista della presenza di leggi e decreti vigenti.
A ciò si aggiungano ancora le circolari ministeriali e così finalmente il quadro risulta quasi completo.
L'attuale Direttiva sicuramente non facilita le cose per il produttore (fabbricante o installatore) che si trova, suo malgrado, a dover affrontare una situazione di conflitto ancora prima di aver cominciato a progettare, assemblare o installare un nuovo impianto in pressione.
Non si vuole in questa sede prendere posizione per una parte piuttosto che per un'altra.
Mi sia permesso, però, esprimere un giudizio positivo circa l'impegno profuso nell'evoluzione della sicurezza in ogni applicazione industriale, ma mi sia anche concesso biasimare alcune formulazioni che creano molti conflitti di interpretazione in un settore in cui ciò di cui non si sentiva la mancanza era proprio la quantità delle normative.

Recepimento della PED
A fianco riportiamo, nell'apposito riquadro, a puro titolo informativo, l'elenco della principale documentazione che ha permesso il recepimento della direttiva PED nel nostro Paese.

 
Tappe del recepimento
D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 – Attrezzature a pressione: Direttiva 97/23/CE;
 
Circolari Ispesl:
Circ.2/2000 – Attività di certificazione CE (Direttiva 97/23/CE);
(annullata e sostituita dalla Circ.18/2002)
Circ.17/2000 – Verifiche attrezzature o insiemi a pressione;
(annullata e sostituita dalla Circ.40/2002)
Circ.18/2000 – Certificazione CE: procedure tecniche;
Circ.39/2000 – Certificazione CE: procedure tecniche;
Circ.56/2000 – Certificazione CE: procedure tecniche;
Circ.63/2000 – Circolari tecniche in internet;
Circ.83/2000 - Circolare 2/2000: certificazione CE;
(annullata e sostituita dalla Circ.18/2002)
Circ.110/2000 – Attrezzature a pressione: apposizione n. 0100 Ispesl;
Circ.135/2000 – Direttiva 97/23/CE;
Circ.13/2001 – Direttiva 97/23/CE: linee guida;
Circ.25/2001 – Vasi di espansione;
Circ.29/2001 – Direttiva 97/23/CE: trasmissione moduli;
Circ.39/2002 – Laboratori per le prove meccaniche;
Circ.40/2002 – Attrezzature in pressione e/o sistemi: controlli;
Lett.Circ. 17 luglio 2002, n. 8528 – Riparazioni e modifiche di apparecchi a pressione.
 

Organismo Notificato: per saperne di più
Allo scopo di individuare gli enti che possono far parte degli organismi notificati, si riporta integralmente l'art. 12 della Direttiva PED che, appunto, definisce le caratteristiche degli enti di controllo tra cui, come detto, l'Ispesl.
Con la Direttiva 97/23 viene, inoltre, istituito all'art. 14 "l'ispettorato degli utilizzatori", nuova figura di responsabile della valutazione e verifica della rispondenza degli apparecchi a pressione ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato I della Direttiva.
Fermo restando che tali ispettorati debbono rispondere ai criteri di cui all'Allegato V della Direttiva, tenuto conto della grande rilevanza industriale di queste nuove modalità di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza, si reputa opportuno consentire ai grandi gruppi industriali l'avvio tempestivo di quelle azioni organizzative interne per procedere alla graduale introduzione delle nuove procedure.

Requisiti essenziali
Premesso quanto sopra, gli organismi di cui all'art. 14 della direttiva 97/23/CE che intendono espletare attività di valutazione di conformità di apparecchi, componenti, attrezzature e insiemi a pressione, da utilizzare all'interno del proprio gruppo, nei limiti previsti dall'art. 14, punto 6, devono possedere i seguenti requisiti essenziali minimi correlati con l'area o le aree di competenza per le quali specificatamente viene fatta richiesta:

appartenere a un gruppo industriale che applichi una politica comune di sicurezza;
il gruppo sia un utilizzatore di apparecchi in pressione;
il gruppo sia articolato in dipartimenti, unità produttive, strutture equivalenti;
l'ispettorato sia costituito in struttura autonoma non direttamente coinvolta in processi produttivi, di progettazione, di fabbricazione, di fornitura, di montaggio, di funzionamento o di manutenzione delle Attrezzature in pressione o degli Insiemi.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza, la struttura gerarchica al di sopra dell'ispettorato non dovrà, in ogni caso, essere comune a quella di dipartimenti, unità produttive o altre strutture equivalenti coinvolte in processi produttivi, di progettazione, di fabbricazione, di fornitura, di montaggio, di funzionamento o di manutenzione delle Attrezzature in pressione o degli Insiemi.

Due articoli cruciali
Art. 12: Organismi notificati
1. Il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato notifica alla Commissione Europea e agli altri Stati membri dell'Unione Europea gli organismi abilitati a espletare le procedure di cui agli articoli 10 (Valutazione di conformità) e 11 (Approvazione europea dei materiali) e a svolgere i compiti specifici per i quali sono stati abilitati, nonché i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione europea.

4. La designazione degli organismi da notificare viene effettuata dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato nel rispetto dei criteri previsti nell'Allegato IV e secondo le linee guida che saranno determinate con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo anche conto dei seguenti criteri:

a) capacità di copertura operativa sul territorio nazionale;
b) partecipazione ad attività di studio, anche internazionali, nel campo della normazione del coordinamento tecnico nelle materie coperte dalla designazione.

Qualora sia constatato che l'organismo notificato non soddisfa più i criteri previsti al comma 2, il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato revoca il provvedimento di designazione informandone immediatamente la Commissione Europea e gli Stati membri dell'Unione Europea.

Art. 14: Ispettorati degli utilizzatori
5. L'ispettorato degli utilizzatori è designato dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato V, previo accertamento che il gruppo di cui esso fa parte applichi una politica comune di sicurezza per quanto riguarda le specifiche tecniche di progettazione, di fabbricazione, di controllo, di manutenzione e di uso delle attrezzature a pressione e degli insiemi.

6. Il Ministero dell'Industria, del commercio dell'artigianato comunica alla Commissione Europea e agli Stati membri dell'Unione Europea i nomi degli ispettorati degli utilizzatori designati, i compiti per i quali sono stati designati, nonché, per ciascuno di essi, l'elenco degli impianti che soddisfano le disposizioni di cui ai commi 2 e 5.

7. Qualora il Ministero dell'Industria, del commercio dell'artigianato constati che un ispettorato degli utilizzatori non soddisfa più i criteri di cui al comma 5, revoca la designazione, dandone comunicazione alla Commissione Europea e agli Stati membri dell'Unione Europea.

8. Nel caso in cui sia stato designato un ispettorato degli utilizzatori, sono consentite la commercializzazione e la messa in servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, di attrezzature a pressione o di insiemi la cui conformità è stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori designato da un altro Stato membro dell'Unione Europea.




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