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Direttiva PED: note interpretative

La Direttiva europea PED sui sistemi in pressione

 
di Vittorio Vaccari


L’aria compressa, come noto, è diffusamente impiegata nel settore degli apparecchi a pressione che, come molti altri della tecnica, è attualmente oggetto di una vera e propria rivoluzione, dovuta all’emanazione delle Direttive Europee ed alle norme armonizzate del CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione).
Nella filosofia del nuovo approccio, che inizia nel 1985, è stata emanata finora, per il settore degli apparecchi a pressione, la direttiva 87/404 che ha cancellato, sovrapponendosi ad esse, tutte le disposizioni normative nazionali relative a tali recipienti.
Sono stati così assoggettati ai nuovi criteri europei di progetto, certificazione, verifica, sorveglianza e marcatura CE tutti i recipienti a pressione saldati e fabbricati in serie, destinati a contenere aria o azoto, di forma semplice, non esposti alla fiamma, soggetti ad una pressione interna relativa maggiore di 0,5 bar e caratterizzati dal prodotto della pressione massima d'esercizio (PS), limitata comunque al valore di 30 bar, per la capacità (V) non superiore a 10.000 bar x 1.
Questa direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27/7/1991 n. 311 ed ha dato luogo, pur riferendosi ad un limitato numero di apparecchi, a vari problemi di interpretazione.

La direttiva sui sistemi in pressione
Le novità maggiori saranno però introdotte dalla direttiva sopracitata PED sui sistemi in pressione che dovrebbe essere emanata a livello europeo.
Questa, conosciuta attualmente nella versione riportata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 9 settembre 1993, ha già subito numerose revisioni ed è tuttora oggetto di discussioni.
La direttiva tratta della progettazione, fabbricazione e valutazione della conformità dei sistemi in pressione sottoposti ad una pressione ammissibile PS>0,5 bar o ad una pressione negativa maggiore di 0,5 bar. Il campo di applicazione è assai esteso, comprendendo i recipienti, le tubazioni, gli insiemi e gli accessori, cioè i cosiddetti sistemi.
Vengono ora previsti controlli anche per i recipienti a pressione di liquido, tubazioni, valvole, manometri, termometri, indicatori di livello, ecc.
Inoltre, con riferimento ai recipienti, il limite di 25 litri per l’esclusione dei controlli viene sostituito da un valore relativamente ridotto di energia potenziale (PxV = 20 bar x 1, per i fluidi più pericolosi e 50 bar x 1 per i fluidi meno pericolosi), mentre, per i generatori a vapore il limite stesso è portato da 5 a 2 litri. Occorre però osservare che i sistemi più semplici vengono assoggettati alle procedure di accertamento della conformità meno gravose.
Per i singoli sistemi sono stati fissati precisi limiti oltre ai quali è obbligatorio rispettare i requisiti essenziali di sicurezza e applicare procedure di accertamento alla conformità.
Tali limiti sono fissati in relazione al potenziale di rischio, riconducibile sia all’energia immagazzinata (PSxV), al prodotto (PSxDN), al volume v, al DN che alla pericolosità dei fluidi contenuti.
La tabella 1 evidenzia tale situazione.
I sistemi che ricadono al di sotto dei limiti indicati nella tabella devono essere costruiti secondo le regole tecniche vigenti nei singoli Paesi membri.
Gli Stati presumono conformi alla disposizioni della Direttiva i sistemi a pressione muniti della marcatura CE.
Sono presunti rispondenti ai requisiti essenziali della Direttiva i sistemi a pressione conformi:
- con le norme nazionali che recepiscono quelle armonizzate
- con le norme nazionali ad essi applicabili qualora non esistano norme armonizzate nei settori disciplinati dalle suddette norme nazionali.
I differenti tipi di sistemi in pressione vengono classificati per le modalità delle procedure della conformità con riferimento a sei tabelle (due per recipienti, due per tubazioni, una per generatori di pressione e una per accessori) incluse in un allegato alla direttiva.
La Direttiva distingue tre gruppi di fluidi (il gruppo 1 comprende quelli altamente pericolosi e pericolosi, il gruppo 2 quelli pericolosi e meno pericolosi ed il gruppo 3 quelli con scarsa o inesistente pericolosità) che costituiscono elementi della classificazione dei sistemi.
Ogni gruppo è a sua volta suddiviso in classi di rischio, secondo i principi della Direttiva CEE 67/548 e successive.
La marcatura CE va apposta su di un sistema che si trovi in condizioni di essere sottoposto alle prove, compresa quella di pressione; peraltro è consentito che anche parti di sistemi possano circolare liberamente, purché munite di dichiarazione del costruttore che attesti la relativa destinazione a sistemi di pressione.
Nelle tabelle dove sono indicate le procedure per la valutazione di conformità, è consentito in genere il ricorso a più di una procedura: il fabbricante in tal caso può scegliere quale impiegare.
Per gli insiemi di sistemi - definiti come parti di recipienti e tubazioni tra loro collegati, montati in modo da funzionare come complesso integrato (ad esempio i generatori a tubi da fumo o a tubi d’acqua) - la Direttiva prescrive che venga applicata la procedura di valutazione e conformità più severa fra quelle dei sistemi singoli, senza tenere conto di quelli già muniti di marcatura CE.
Gli Organismi notificati, che potranno essere sia pubblici che privati, saranno chiamati a gestire la Direttiva. Essa introduce poi una figura del tutto nuova: gli Ispettorati degli utilizzatori, che designati dagli stati membri, potranno procedere all’accertamento della conformità nell’ambito della Direttiva solo per conto delle rispettive aziende e limitatamente ad alcuni moduli.
La marcatura CE è indice di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva ed è apposta dal costruttore sotto la sua esclusiva responsabilità: è seguita dal numero distintivo dell’Organismo notificato che ha effettuato il controllo della produzione.

 
Tabella 1 - SISTEMI IN PRESSIONE - limiti per assoggettamento ai requisiti essenziali
A - SISTEMI IN PRESSIONE che devono soddisfare i requisiti essenziali dell'allegato I
1 - Recipienti per: a) Gas, gas liquefatti e liquidi con T>TE a P. ATM., compresi i vapori:
- Fluidi Gruppo I e II PS. V.>20 bar l. e V>0,2 l.
- Fluidi Gruppo III PS. V.>50 bar l. e V>0,2 l.
b) Liquidi con T<TE a P. ATM., compresi i vapori:
- Liquidi Gruppo I e II PS. V.>200bar e V>1 l.
- Liquidi Gruppo III PS. V.>5000 bar l. e V>10 l.
c) Condizioni di sottovuoto:
- V>1000 l.
2 - Sistemi in pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento con rischio di surriscaldamento per: a) Generazione di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata:
- V>2 l.
b) Riscaldamento di processo per la generazione di fluidi diversi dal vapore d'acqua e dall'acqua surriscaldata:
- V>2 l.
3 - Tubazioni per: a) Gas, gas liquefatti e liquidi con T>TE a P. ATM., compresi i vapori e acqua surriscaldata:
- DN>32 e PS.DN>1000 bar
b) Liquidi con T<TE a P. ATM., compresi i vapori:
- Liquidi Gruppo I e II DN>32 e PS.DN>2000 bar
- Liquidi gruppo III DN>100 e PS.DN>5000 bar
c) Condizioni di sottovuoto:
- DN>1000
4 - Accessori per recipienti, tubazioni e combinazioni di sistemi  
B - RECIPIENTI, TUBAZIONI ED INSIEMI che presentano valori inferiori al limite del punto A1 - A3
- Devono essere fabbricati secondo una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli stati membri
- Devono recare le marcature previste al punto 3.2.6. dell'allegato I ad eccezione del marchio CE
 
La Direttiva dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 1996: da tale data, fino al 1° luglio 1999, termine di commercializzazione e messa in servizio di sistemi in pressione rispondenti alle disposizioni in vigore negli Stati stessi alla data di adozione della Direttiva: ne consegue l’importanza dell’avvenuto aggiornamento delle Raccolte dell’ISPESL, già trasmesse ai Ministeri per la ratifica e la diffusione.
I requisiti essenziali di sicurezza formano oggetto di uno specifico allegato. Essi riguardano la progettazione ed i calcoli, la fabbricazione e i materiali e, anche perché comuni ad una vasta gamma di sistemi, risultano assai generali.
Infatti non comprendono parametri per la progettazione, quali le sollecitazioni ammissibili, i moduli di efficienza delle giunzioni saldate, le caratteristiche meccaniche e chimiche dei materiali, ecc.
La disponibilità delle norme armonizzate alle date previste, ritenuta determinante per una applicazione uniforme ed omogenea della Direttiva, presenta, per gli Organismi che verranno notificati, un riferimento importante per il giudizio della conformità ai requisiti essenziali, qualora il fabbricante abbia scelto di non adottare le norme stesse o di impiegarlo solo parzialmente.
Inoltre è ancora aperto a livello comunitario il problema della qualifica dei costruttori e dei fabbricanti dei materiali. La direttiva al riguardo prescrive che il costruttore o il fabbricante di materiale, debba possedere le attrezzature adeguate e personale tecnicamente capace di svolgere gli specifici compiti affidati: alcuni vorrebbero una qualifica dell’azienda secondo la serie EN 29000 (ISO 9000) effettuata a cura di un Organismo Notificato. Sono previsti infine, oltre a quelli generali, requisiti per sistemi in pressione specifici (generatori di vapore e di acqua calda, tubazioni, ecc.).
Le procedure (o moduli) per la valutazione della conformità sono descritte dettagliatamente in un altro allegato.
Queste scaturiscono dalla decisione del Consiglio delle Comunità del 13 dicembre 1990. La successiva decisione del Consiglio del 22 luglio 1993 (tabella 2) le ha riproposte: queste consistono non soltanto nelle procedure tradizionali basate su prove da eseguirsi sul prodotto, ma anche in procedure basate sulla garanzia della qualità, applicando le quali l’intervento dell’Organismo notificato è limitato all’approvazione ed alla successiva sorveglianza del sistema di garanzia di qualità del costruttore.
Caratteristica di questa Direttiva è il ricorso, oltre che ai moduli di base previsti dalla decisione del Consiglio, anche ad alcune varianti ed a moduli specifici per gli insiemi di sistemi già marcati CE, laddove nelle Direttive nuovo approccio finora emanate nei vari settori sono stati impiegati solamente da 2 a 6 moduli.
Esaminando la tabella 2 si può osservare che questa è divisa verticalmente in settori, o moduli, contraddistinti con lettere da A a H.
Un’ulteriore suddivisione, ottenuta con la linea tratteggiata orizzontale, individua una parte superiore riferita alla fase di progettazione, ed una inferiore, attinente la costruzione.
I moduli A, G e H si riferiscono ad entrambe le fasi, il modulo B riguarda solo la progettazione, i moduli C, D, E, F, si riferiscono solo alla costruzione e seguono il modulo B.
I moduli di base A e C sono gli unici che non prevedono l’intervento di un organismo notificato, tranne che nelle varianti di cui si dirà in seguito.
I moduli non indicano le modalità delle verifiche, si richiede solo di effettuare opportune prove e collaudi: è sempre prevista una prova finale e l’apposizione sul prodotto della marcatura CE da parte del fabbricante ed il rilascio della dichiarazione scritta di conformità ai requisiti essenziali.
Il modulo A "Controllo interno della fabbricazione" non richiede interventi dell’Organismo notificato: il costruttore rilascia una dichiarazione di conformità del sistema ai requisiti essenziali di sicurezza e tiene a disposizione delle Autorità la documentazione tecnica.
La Direttiva prevede comunque l’applicazione di questo modulo soprattutto nelle varianti A1, che comporta l’esecuzione da parte del costruttore su ogni sistema della prova finale sotto il controllo di un Organismo notificato, ed A2, secondo cui un Organismo notificato esegue o fa eseguire la prova finale ad intervalli casuali su campioni idonei.
Il modulo B, "Esame di tipo CE" si riferisce solo alla progettazione e si trova sempre combinato con i moduli C, D, E, o F, tipici della costruzione. Il costruttore sottopone un campione rappresentativo della produzione con la relativa documentazione all’Organismo notificato. Quest’ultimo effettua eventuali prove e rilascia il certificato di esame di tipo CE.
Il modulo C "Conformità al tipo" si riferisce solo alla costruzione ed è usato in combinazione con il B; in questa Direttiva " applicato solo nelle varianti C1 e C2, che sono analoghe alle A1 e A2 sopra citate e comportano l’intervento dell’Organismo notificato. Il costruttore dichiara che il sistema è conforme al tipo omologato.
Il modulo D, "garanzia di qualità della produzione" è usato in combinazione con il modulo B e riguarda l’intero processo costruttivo ed il controllo finale.
In questo caso l’Organismo notificato approva il sistema di garanzia di qualità del costruttore, che deve coprire gli aspetti costruttivi, l’ispezione e la prova finale, senza fare interventi sul prodotto; effettua poi la sorveglianza del sistema di qualità mediante visite programmate ed altre impreviste durante le quali può eseguire prove di verifica del corretto funzionamento del sistema stesso. La norma EN di riferimento è in questo caso la EN 29002.
La Direttiva prevede la variante DA, relativa ai sistemi già marcati CE concorrenti a comporre insiemi di sistemi, che differisce dalla D perché si riferisce all’assemblaggio, all’ispezione finale e alle prove a garanzia del montaggio, con previsione di controlli periodici ed imprevisti dell’Organismo notificato.
Il modulo E "Garanzia di qualità del prodotto" si limita solo al controllo finale del prodotto. la norma armonizzata di riferimento e la EN 29003.
Il modulo F4 "Verifica del prodotto" rappresenta il procedimento tradizionale secondo cui l’Organismo notificato controlla la conformità con il modello approvato e rilascia il certificato di conformità. Comporta, per il fabbricante, l’accertamento della conformità dei sistemi a pressione al certificato di esame di tipo CE, se usato con il modulo B o alla documentazione tecnica se impiegato da solo, e la predisposizione di tutte le misure necessarie perché il processo di fabbricazione garantisca la conformità. E prevista la prova di ogni pezzo prodotto.
Il modulo FA riguarda gli insiemi di sistemi marcati CE. E’ il corrispondente del DA.
Il modulo G "Verifica CE singola" riguarda entrambe le fasi di progettazione e costruzione. L’Organismo notificato approva il progetto, esegue le prove idonee e rilascia un certificato di conformità delle prove stesse.
Il modulo H "Garanzia totale della qualità" riguarda entrambe le fasi di progettazione e di costruzione e comporta per il fabbricante l’adozione di un sistema qualità, che copra le fasi di progettazione, costruzione, ispezione finale e prova.
La procedura è simile a quella dei moduli D e E: il costruttore deve presentare la domanda di valutazione del proprio sistema qualità del fabbricante e lo sottopone a successiva sorveglianza, sia con visite programmate che con visite impreviste. La norma armonizzata di riferimento e la EN 29001.
Nella direttiva si fa però riferimento al modulo speciale H1, che consiste in una variante più severa del modulo H. nel contesto del modulo H1 l’Organismo notificato deve approvare, oltre a quanto previsto per il modulo H, il progetto, verificandone la rispondenza ai requisiti essenziali e rilasciando un certificato di esame CE del progetto.
 
Tabella 2 - Procedure di valutazione della conformità
P
R
O
G
E
T
T
A
Z
I
O
N
E
A - Controllo interno della fabbri-
cazione
B - Omologazione G - Verifica
di un unico esem-
plare
H -
(QA - com-
pleta)


Fabbricante:
- tiene la do-
cumentazio-
ne tecnica a
disposizione
delle autorità
nazionali

A bis
- intervento
dell'organi-
smo certifi-
cato



Il fabbricante sottopone all'Organismo Notificato:
- la documentazione tecnica
- il tipo

L'Organismo Notificato:
- accerta la conformità ai requisiti essenziali
- effettua le prove, se necessario
- rilascia il certificato di omologazione



Fabbricante:
- presenta la documenta-
zione tecnica
EN 29001

Fabbricante:
- utilizza un sistema QS approvato
per la pro-
gettazione

Organismo Notificato:
- effettua il controllo del
QS
- verifica la conformità del progetto (1)
- rilascia il certificato CE
di esame del progetto (1)



P
R
O
D
U
Z
I
O
N
E
A C - Confor-
mità al tipo
D - QA della produ-
zione
E - QA della produ-
zione
F - Veri-
fica sul pro-
dotto
 
 

Fabbricante:
- dichiara la
conformità
con i requisi-
ti essenziali
- appone la
marcatura
CE

A bis
Organismo Notificato:
- effettua prove su aspetti specifici del prodotto (1)
- controlla il prodotto ad intervalli casuali (1)

 

Fabbricante:
- dichiara la
conformità
al tipo
approvato
- appone la
marcatura
CE

Organismo Notificato:
- effettua prove su aspetti specifici del prodotto (1)
- controlla il prodotto ad intervalli casuali

EN 29002

Fabbricante:
- utilizza un sistema di qualità (QS) per la produ-
zione e il collaudo
- dichiara la conformità con il tipo approvato
- appone la marcatura CE

Organismo Notificato:
- approva
il QS
- effettua il controllo del QS

EN 29003

Fabbricante:
- autorizza
un QS ap-
provato per l'ispezione e
il collaudo
- dichiara la conformità
al tipo o ai
requisiti essenziali
- appone la marcatura CE

Organismo Notificato:
- approva
il QS
- effettua il controllo del QS

EN 29004

Fabbricante:
- dichiara la conformità con il tipo approvato o con i requisiti essenziali
- appone la marcatura CE

Organismo Notificato:
- verifica la conformità
- rilascia il certificato di conformità

 

Fabbricante:
- presenta il prodotto
- dichiara la conformità
- appone la marcatura CE

Organismo Notificato:
- verifica la conformità
ai requisiti essenziali
- rilascia il certificato di conformità

 

Fabbricante:
- utilizza un
QS per la produzione
e il collaudo
- dichiara la conformità
- appone la marcatura CE

Organismo Notificato:
- controlla il sistema QS

 
(1) nelle Direttive particolari possono essere applicate disposizioni supplementari
QA = certificazione di qualità
QS = sistema qualità



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