Aria Compressa Torna alla Homepage Contatti Credits
 
 
 
Home » Normative » Direttiva macchine - Direttiva macchine: cosa occorre sapere (parte 1)

Direttiva macchine
Tratto da “I Quaderni dell’Aria Compressa” - novembre/dicembre 2003

Direttiva macchine: cosa occorre sapere (parte 1)

 
Ingegner Massimo Rivalta


Con il Decreto del Presidente della Repubblica 24/7/96 n. 459, che fa seguito al D.Lgs 626/94, vengono recepite in Italia alcune direttive europee con lo scopo di regolamentare maggiormente le attività di sicurezza sul posto di lavoro, con particolare attenzione alle macchine in movimento. Un argomento di notevole interesse e complesso, di estrema importanza per le aziende e che iniziamo a esaminare in questa prima parte della trattazione.

Il 6 settembre 1996 è stato pubblicato il Dpr 24 luglio 1996, n. 459, entrato in vigore il 22 settembre 1996 denominato Direttiva Macchine, ovvero il recepimento delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee 89/392/Cee, 91/368/Cee, 93/44/Cee e 93/68/Cee concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

Cos'è una macchina
Tale documento sancisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza; inoltre, definisce le procedure da applicarsi a tutte le macchine, dove per macchina si intende:

un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali;
un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
una attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti nei quali tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile.
 

La rispondenza a tale legge è attestata dal costruttore, apponendo sulla macchina una targa su cui è riportata l'apposita scritta nei modi e nelle forme come stabilito nel decreto.
Questo è obbligatorio per la messa in servizio e la libera circolazione delle macchine in Italia e all'interno della Comunità economica europea e vale anche per tutte le macchine prodotte nella Comunità economica europea che vengono esportate in altri Paesi, in quanto la macchina deve sempre soddisfare ai requisiti di legge anche del Paese che la produce.
L'ambito di applicazione della direttiva si estende oltre le aziende costruttrici di macchine: infatti, l'articolo 4, comma 7 del Dpr 459/96 stabilisce che devono essere marcati anche le macchine e i componenti di sicurezza progettati e costruiti per uso proprio.

Due documenti essenziali
Il decreto stabilisce che per ogni macchina siano elaborati 2 documenti essenziali: il Fascicolo tecnico e il Manuale di uso e manutenzione:
a) Fascicolo tecnico: questo fascicolo è fondamentale per la sicurezza, in quanto in esso vengono riportate tutte le analisi dei rischi e le misure per eliminarli e ridurli. Nel documento, sono riportati i progetti e i calcoli relativi e proprio per questo motivo è un documento riservato che rimane al costruttore che lo deve tenere a disposizione per 10 anni e solo in caso di specifica richiesta dell'Ente di controllo dovrà metterlo a disposizione per la parte richiesta;
b) Manuale di uso e manutenzione: questo manuale è fondamentale per la gestione della macchina, in quanto qui sono riportate le procedure di messa in opera, taratura, utilizzo, manutenzione e smaltimento. In esso sono contenute anche tutte le avvertenze e problematiche che si possono verificare durante la sua vita.

La normativa si preoccupa anche delle macchine già immesse sul mercato o già in servizio prima dell'entrata in vigore di questa nuova legge (21 settembre 1996), imponendo che, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del decreto.
La legge previgente è senza dubbio il Dpr 547/55.

Le macchine "vecchie"
Con l'entrata in vigore del Dpr 459/96, si è creata la psicosi da "macchine vecchie", in quanto innumerevoli consulenti della sicurezza sui luoghi di lavoro hanno consigliato di cambiare le macchine non marcate CE perché non in regola con la normativa.
Purtroppo, applicato semplicisticamente, questo è un concetto sbagliato, in quanto il Dpr 459/96, all'art. 11, comma 1, stabilisce:
"chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi della marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Questo significa semplicemente che le macchine già immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996 debbono essere in regola soltanto con la normativa previgente (Dpr 547/55) e che, se vengono vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria, lo possono fare a condizione che ci sia un certificato che attesti che la macchina è in regola con la normativa previgente al Dpr 459/96.
Si precisa che il Dpr del 24 luglio 1996, n. 459, all'art. 11, comma 1, prevede che il venditore, noleggiatore, concessore in uso o in locazione finanziaria attesti che il macchinario sia conforme alla legislazione previgente allo stesso decreto (quindi, rispondenza al Dpr 457/55): pertanto, la certificazione di un macchinario effettuata da un professionista, anche se venga prodotta in asseveramento, non può essere ritenuta sostitutiva di quanto sopra, ma deve essere solo presa come garanzia del certificato da emettere.
Sarà, comunque, dovere e onere dell'utilizzatore inserire il macchinario nella valutazione globale del rischio aziendale, valutando anche la compatibilità tra il macchinario stesso e il luogo di installazione, comprendendo, anche, le macchine vicine o sull'eventuale linea produttiva, che dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs 626/94.

Le norme previgenti
Da parte di alcuni uffici periferici sono state avanzate perplessità in merito all'applicabilità delle norme previgenti al Dpr 459/96, su macchine e componenti di sicurezza recanti la marcatura CE posti in servizio sia prima sia dopo il 21/9/96, data di entrata in vigore del decreto in oggetto. Si forniscono, pertanto, ulteriori chiarimenti operativi in merito.
Al riguardo, giova precisare che il costruttore, il quale, antecedentemente al 21/9/1996, ha consapevolmente apposto la marcatura CE su macchine o componenti di sicurezza immessi sul mercato, ha di fatto espresso l'intendimento di voler seguire la procedura comunitaria, anche se non ancora recepita, anziché la regolamentazione nazionale.
Ne discende, pertanto, che tali macchine devono essere considerate alla stessa stregua di quelle immesse sul mercato dopo l'entrata in vigore del Dpr 459/96.
Va altresì considerato che l'articolo 4 della direttiva 98/37/Ce (codificazione della direttiva 89/392/Cee, modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/Cee) stabilisce che "Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato e la messa in servizio nel loro territorio delle macchine e dei componenti di sicurezza conformi alle disposizioni della presente direttiva".
Di conseguenza, il voler assoggettare le macchine e i componenti di sicurezza anche alla norme nazionali previgenti (ad esempio, Dpr 547/55), costituirebbe violazione dell'articolo ricordato.Riguardo ai livelli di sicurezza garantiti dai differenti sistemi normativi, non è possibile sostenere che il Dpr 547/55 garantisce, in talune circostanze, livelli di sicurezza superiori ai requisiti essenziali di sicurezza (Res) di cui all'Allegato I al Dpr 459/96, visto che il legislatore comunitario, nell'adottare la direttiva 98/37/Ce, ha in premessa ravvisato la necessità di ravvicinare le norme in materia di sicurezza senza abbassare i livelli di protezione esistenti e giustificati negli Stati membri.
Si rammenta che tutte le disposizioni tecnico-costruttive contenute nelle norme previgenti il Dpr 459/96 restano valide, e precisamente:

per la fabbricazione delle macchine non comprese nel campo di applicazione del Dpr 459/96 e non regolamentate da altre disposizioni di recepimento di direttive comunitarie;
per la valutazione di sicurezza di quelle messe in servizio fuori dal regime individuato da detto decreto (cioè quelle non recanti la marcatura CE).
 

Controllo e sanzioni
In merito al controllo di conformità delle macchine e componenti di sicurezza e alle sanzioni applicabili, "qualora venga riscontrata la presunta non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza, si ritiene opportuno che l'ispettore, contestualmente alla suddetta comunicazione, informi per iscritto l'utilizzatore della riscontrata non conformità interessandolo, in attesa della conclusione dell'iter di cui all'art. 7 del Dpr 459/1996, ad adottare tutte le misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente e comunque atte a salvaguardare l'incolumità dei lavoratori. L'accertatore, inoltre, con il verbale di ispezione, esprimerà la riserva di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori al termine degli accertamenti tecnici che saranno effettuati ai sensi del citato art. 7 del Dpr 459/1996"; diversamente, in caso di accertamento connesso a un evento infortunistico, l'ispettore non mancherà di informare, comunque, tempestivamente l'autorità giudiziaria.
Nei confronti del venditore, per quanto concerne l'attività sanzionatoria, è analogamente ravvisabile la violazione dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs 626/94, ma, nei confronti dello stesso, non verrà impartita alcuna prescrizione in quanto la stessa è già stata impartita al costruttore.
Nei confronti dell'utilizzatore è, invece, ravvisabile la violazione dell'art. 35 (combinato disposto degli articoli 35 e 36, comma 1) del più volte menzionato D.Lgs 626/94 e successive modifiche.
E' da rilevare che, ove la non conformità della macchina o del componente di sicurezza sia determinata da carenze non ravvisabili direttamente dal venditore e/o dall'utilizzatore (ad esempio, carenze strutturali o progettuali, vizi occulti di prodotto ecc.), si procederà nei confronti del costruttore o del mandatario per la violazione dell'art. 6 del D.Lgs 626/94.

Le macchine "usate"
Come è noto, il mercato dell'usato rappresenta una quota significativa del mercato totale e ciò rende necessaria una regolamentazione, al fine di consentire la commercializzazione di macchine e impianti rispondenti alle norme di sicurezza.
Il D.Lgs 626/94 richiede al datore di lavoro/utilizzatore che le macchine messe a disposizione dei lavoratori siano idonee ai fini della sicurezza e della salute e, pertanto, rispondenti alle norme e ai regolamenti vigenti.
Le macchine usate, per essere commercializzate e, quindi, acquistate nel rispetto dei regolamenti, devono rispondere ai dettati generali del Dpr 459/96, se marcate CE, ai dettati dell'art. 11, comma 1, dello stesso Dpr, se immesse nel mercato prima del 26/9/1996, data di entrata in vigore del Dpr 459/96, e non marcate CE.
In particolare, le macchine marcate CE, indipendentemente dalla data di immissione sul mercato, devono presentare, come già indicato:

marcatura CE;
dichiarazione CE di conformità;
istruzioni per l'uso;
le macchine non marcate CE devono presentare:
attestato di conformità alla normativa previgente alla data di entrata in vigore del Dpr 459/96 (Dpr 547/55, Legge 791/77, D.Lgs 476/95, D.Lgs 304/91).
 

Il mercato "grigio"
Esiste, poi, una terza tipologia di macchine, quella del cosiddetto "mercato grigio": macchine nuove o usate provenienti dai mercati extraeuropei.
Per queste macchine, sono richiesti tutti gli adempimenti previsti dal Dpr 459/96, esattamente come per le macchine di nuova immissione nel mercato; nella realtà, invece, questi adempimenti sono solo formali, per cui gli obblighi di marcatura CE e tutto ciò che questo comporta ricadono su chi acquista la macchina.
Purtroppo, in tema di sicurezza, nonostante il continuo aggiornamento legislativo da parte della Comunità Europea, spesso si è testimoni di realtà industriali lontane ancora troppo da tale concetto, per poi inutilmente verificare statisticamente che gli infortuni sul lavoro, in specifici settori, stano aumentando mettendo a repentaglio le vite delle persone.
La speranza è che l'adeguamento normativo sia recepito non soltanto in termini di salvaguardia dalle sanzioni civili e penali che possono colpire l'azienda, ma, soprattutto, come evoluzione mentale di un'Europa sempre più allargata e compatta.




« Torna all'indice delle normative
 
 
Emme.Ci. Sas - Via Motta, 30 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)