Ingegner Massimo Rivalta
Con il Decreto
del Presidente della Repubblica 24/7/96 n. 459, che fa seguito
al D.Lgs 626/94, vengono recepite in Italia alcune direttive europee
con lo scopo di regolamentare maggiormente le attività di sicurezza sul posto di lavoro, con particolare attenzione alle macchine in movimento. Un argomento di notevole interesse e complesso, di estrema importanza per le aziende e che iniziamo a esaminare in questa prima parte della trattazione.
Il 6 settembre
1996 è stato pubblicato il Dpr 24 luglio 1996, n. 459, entrato in vigore il 22 settembre 1996 denominato Direttiva Macchine, ovvero il recepimento delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee 89/392/Cee, 91/368/Cee, 93/44/Cee e 93/68/Cee concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
Cos'è una macchina
Tale
documento sancisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute
relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine e dei
componenti di sicurezza;
inoltre, definisce le procedure da applicarsi a tutte le macchine, dove per
macchina si intende: |
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un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali; |
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un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; |
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una attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti nei quali tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile. |
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La rispondenza
a tale legge è attestata dal costruttore, apponendo sulla macchina una targa su cui è riportata l'apposita
scritta nei modi e nelle forme come stabilito nel decreto.
Questo è obbligatorio per la messa in servizio e la libera circolazione delle macchine in Italia e all'interno della Comunità economica europea e vale anche per tutte le macchine prodotte nella Comunità economica
europea che vengono esportate in altri Paesi, in quanto la macchina
deve sempre soddisfare ai requisiti di legge anche del Paese che
la produce.
L'ambito di applicazione della direttiva si estende oltre le aziende costruttrici di macchine: infatti, l'articolo 4, comma 7 del Dpr 459/96 stabilisce che devono essere marcati anche le macchine e i componenti di sicurezza progettati e costruiti per uso proprio.
Due documenti essenziali
Il
decreto stabilisce che per ogni macchina siano elaborati 2 documenti
essenziali: il Fascicolo tecnico e il Manuale di uso e manutenzione:
a) Fascicolo
tecnico: questo fascicolo è fondamentale per la sicurezza, in quanto
in esso vengono riportate tutte le analisi dei rischi e le misure per
eliminarli e ridurli. Nel documento, sono riportati i progetti e i
calcoli relativi e proprio per questo motivo è un documento riservato
che rimane al costruttore che lo deve tenere a disposizione per 10
anni e solo in caso di specifica richiesta dell'Ente di controllo dovrà metterlo
a disposizione per la parte richiesta;
b) Manuale di uso e manutenzione: questo manuale è fondamentale per la gestione della macchina, in quanto
qui sono riportate le procedure di messa in opera, taratura, utilizzo,
manutenzione e smaltimento. In esso sono contenute anche tutte le avvertenze
e problematiche che si possono verificare durante la sua vita.
La normativa si preoccupa
anche delle macchine già immesse sul mercato o già in
servizio prima dell'entrata in vigore di questa nuova legge (21 settembre 1996),
imponendo che, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda
in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza privi di
marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi
sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio
o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in
vigore del decreto.
La legge previgente è senza dubbio il Dpr 547/55.
Le macchine "vecchie"
Con l'entrata in vigore del Dpr 459/96, si è creata la psicosi da "macchine
vecchie", in quanto innumerevoli consulenti della sicurezza sui luoghi di
lavoro hanno consigliato di cambiare le macchine non marcate CE perché non
in regola con la normativa.
Purtroppo, applicato semplicisticamente, questo è un
concetto sbagliato, in quanto il Dpr 459/96, all'art. 11, comma 1, stabilisce:
"chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria
macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla
data di entrata in vigore del presente regolamento e privi della marcatura
CE, deve
attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi,
al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione
finanziaria,
alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
Questo significa semplicemente che le macchine già immesse sul mercato
prima del 21 settembre 1996 debbono essere in regola soltanto con la
normativa
previgente (Dpr 547/55) e che, se vengono vendute, noleggiate o concesse
in uso o in locazione finanziaria, lo possono fare a condizione che ci
sia un certificato che attesti che la macchina è in regola con la normativa
previgente al Dpr 459/96.
Si precisa che il Dpr del 24 luglio 1996, n.
459, all'art.
11, comma 1, prevede che il venditore, noleggiatore, concessore in uso
o in locazione finanziaria attesti che il macchinario sia conforme alla
legislazione
previgente allo stesso decreto (quindi, rispondenza al Dpr 457/55): pertanto,
la certificazione di un macchinario effettuata da un professionista,
anche se venga prodotta in asseveramento, non può essere ritenuta sostitutiva
di quanto sopra, ma deve essere solo presa come garanzia del certificato
da
emettere.
Sarà, comunque, dovere e onere dell'utilizzatore inserire il
macchinario nella valutazione globale del rischio aziendale, valutando
anche la compatibilità tra
il macchinario stesso e il luogo di installazione, comprendendo, anche,
le macchine vicine o sull'eventuale linea produttiva, che dovrà essere
effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del
D.Lgs 626/94.
Le norme previgenti
Da
parte di alcuni uffici periferici sono state avanzate perplessità in
merito all'applicabilità delle norme previgenti al Dpr 459/96, su macchine
e componenti di sicurezza recanti la marcatura CE posti in servizio
sia prima sia dopo
il 21/9/96, data di entrata in vigore del decreto in oggetto. Si forniscono,
pertanto, ulteriori chiarimenti operativi in merito.
Al riguardo, giova
precisare che il costruttore, il quale, antecedentemente al 21/9/1996,
ha consapevolmente
apposto la marcatura CE su macchine o componenti di sicurezza immessi
sul mercato, ha di fatto espresso l'intendimento di voler seguire la
procedura comunitaria, anche se non ancora recepita, anziché la regolamentazione
nazionale.
Ne discende, pertanto, che tali macchine devono essere considerate
alla
stessa stregua di quelle immesse sul mercato dopo l'entrata in vigore
del Dpr 459/96.
Va altresì considerato che l'articolo 4 della direttiva
98/37/Ce (codificazione della direttiva 89/392/Cee, modificata da ultimo
dalla direttiva
93/68/Cee) stabilisce che "Gli Stati membri non possono vietare, limitare
od ostacolare l'immissione sul mercato e la messa in servizio nel loro
territorio delle macchine e dei componenti di sicurezza conformi alle
disposizioni della
presente direttiva".
Di conseguenza, il voler assoggettare le macchine e i componenti di
sicurezza anche alla norme nazionali previgenti (ad esempio, Dpr 547/55),
costituirebbe
violazione dell'articolo ricordato.Riguardo ai livelli di sicurezza
garantiti dai differenti sistemi normativi, non è possibile sostenere
che il Dpr 547/55 garantisce, in talune circostanze, livelli di sicurezza
superiori
ai requisiti
essenziali di sicurezza (Res) di cui all'Allegato I al Dpr 459/96,
visto che il legislatore comunitario, nell'adottare la direttiva 98/37/Ce,
ha in premessa ravvisato la necessità di
ravvicinare le norme in materia di sicurezza senza abbassare i livelli
di protezione esistenti e giustificati negli Stati membri.
Si rammenta
che tutte
le disposizioni
tecnico-costruttive contenute nelle norme previgenti il Dpr 459/96
restano valide, e precisamente: |
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per la fabbricazione delle macchine non comprese nel campo di applicazione del Dpr 459/96 e non regolamentate da altre disposizioni di recepimento di direttive comunitarie; |
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per la valutazione di sicurezza di quelle messe in servizio fuori dal regime individuato da detto decreto (cioè quelle non recanti la marcatura CE). |
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Controllo e sanzioni
In
merito al controllo di conformità delle macchine e componenti di sicurezza
e alle sanzioni applicabili, "qualora venga riscontrata la presunta non
conformità di una macchina o di un componente di sicurezza, si ritiene
opportuno che l'ispettore, contestualmente alla suddetta comunicazione,
informi per iscritto l'utilizzatore della riscontrata non conformità interessandolo,
in attesa della conclusione dell'iter di cui all'art. 7 del Dpr 459/1996,
ad adottare tutte le misure alternative che garantiscano un livello di
sicurezza equivalente e comunque atte a salvaguardare l'incolumità dei
lavoratori. L'accertatore, inoltre, con il verbale di ispezione, esprimerà la
riserva di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori al termine degli
accertamenti tecnici che saranno effettuati ai sensi del citato art.
7 del Dpr 459/1996"; diversamente, in caso di accertamento connesso a
un evento infortunistico, l'ispettore non mancherà di informare, comunque,
tempestivamente l'autorità giudiziaria.
Nei confronti del venditore, per quanto concerne l'attività sanzionatoria, è analogamente
ravvisabile la violazione dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs 626/94, ma, nei confronti
dello stesso, non verrà impartita alcuna prescrizione in quanto la stessa è già stata
impartita al costruttore.
Nei confronti dell'utilizzatore è, invece, ravvisabile la violazione dell'art.
35 (combinato disposto degli articoli 35 e 36, comma 1) del più volte menzionato
D.Lgs 626/94 e successive modifiche.
E' da rilevare che, ove la non conformità della macchina o del componente di
sicurezza sia determinata da carenze non ravvisabili direttamente dal venditore
e/o dall'utilizzatore (ad esempio, carenze strutturali o progettuali, vizi occulti
di prodotto ecc.), si procederà nei confronti del costruttore o del mandatario
per la violazione dell'art. 6 del D.Lgs 626/94.
Le macchine "usate"
Come è noto,
il mercato dell'usato rappresenta una quota significativa del mercato
totale e ciò rende necessaria una regolamentazione, al fine di consentire
la commercializzazione di macchine e impianti rispondenti alle norme di sicurezza.
Il D.Lgs 626/94 richiede al datore di lavoro/utilizzatore che le macchine
messe
a disposizione dei lavoratori siano idonee ai fini della sicurezza e della
salute e, pertanto, rispondenti alle norme e ai regolamenti vigenti.
Le macchine
usate,
per essere commercializzate e, quindi, acquistate nel rispetto dei regolamenti,
devono rispondere ai dettati generali del Dpr 459/96, se marcate CE, ai dettati
dell'art. 11, comma 1, dello stesso Dpr, se immesse nel mercato prima del
26/9/1996, data di entrata in vigore del Dpr 459/96, e non marcate CE.
In
particolare, le
macchine marcate CE, indipendentemente dalla data di immissione sul mercato,
devono presentare, come già indicato: |
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marcatura
CE; |
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dichiarazione
CE di conformità; |
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istruzioni
per l'uso; |
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le macchine non marcate CE devono presentare: |
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attestato di conformità alla normativa previgente alla data di entrata in vigore del Dpr 459/96 (Dpr 547/55, Legge 791/77, D.Lgs 476/95, D.Lgs 304/91). |
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Il
mercato "grigio"
Esiste, poi, una terza tipologia di macchine, quella
del cosiddetto "mercato grigio": macchine nuove o usate provenienti
dai mercati extraeuropei.
Per queste macchine, sono richiesti tutti
gli adempimenti previsti dal Dpr 459/96, esattamente come per le macchine
di nuova immissione nel mercato; nella realtà, invece, questi adempimenti
sono solo formali, per cui gli obblighi di marcatura CE e tutto ciò che
questo comporta ricadono su chi acquista la macchina.
Purtroppo, in
tema di sicurezza, nonostante il continuo aggiornamento legislativo
da parte della Comunità Europea, spesso si è testimoni di realtà industriali
lontane ancora troppo da tale concetto, per poi inutilmente verificare
statisticamente che gli infortuni sul lavoro, in specifici settori,
stano aumentando mettendo a repentaglio le vite delle persone.
La
speranza è che l'adeguamento normativo sia recepito non soltanto in
termini di salvaguardia dalle sanzioni civili e penali che possono
colpire l'azienda, ma, soprattutto, come evoluzione mentale di un'Europa
sempre più allargata e compatta.
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