Dopo ben 7 anni lo
Stato Italiano ha recepito, con il D.P.R. n. 459 (S.O. G.U. del 06.09.96), il regolamento
per lattuazione delle Direttive 89/392/CEE e 93/68/CEE concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativi alle macchine, meglio
conosciuto come Direttiva Macchine.
Obiettivo comunitario č quello di garantire la sicurezza dei prodotti, macchine e
componenti di sicurezza in questo caso, e la libera circolazione sul mercato della
Comunitā Europea. Il regolamento si compone di 11 articoli e sette allegati, nei quali si
specificano tutti i requisiti che le macchine devono possedere per poter essere ritenute
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza (allegato 1) e marcate CE secondo procedure
ben definite e variabili, principalmente in funzione del tipo di macchina e dei rischi
introdotti dal proprio utilizzo.
Lart. 1 ne stabilisce il campo di applicazione e le definizioni, individuando le
macchine ed i componenti di sicurezza soggetti alla attuazione del regolamento, escludendo
quelle per le quali esistono specifici provvedimenti legislativi.
La conformitā ai requisiti essenziali di sicurezza riconosciuta con la marcatura CE o la
dichiarazione di conformitā che il costruttore deve attestare secondo i precetti degli
artt. 2,4,5 e la vigilanza del M.I.C.A. (Ministero Industria Commercio Artigianato) con i
propri organismi di competenza per il controllo della conformitā di cui agli artt. 7 e 8,
rappresentano punti cardine del regolamento.
Lart. 11, infine, obbliga i costruttori, o i suoi mandatari nellunione
europea, ad attestare la conformitā alle leggi vigenti di macchine e componenti di
sicurezza giā immessi sul mercato e non marcati CE considerando per essi la sussistenza
dei minimi requisiti si sicurezza citati dal D.P.R. n. 547 del 27.04.55. |