Per
limmissione dei prodotti sul mercato, pertanto, sussiste lobbligo di
rispettare i requisiti essenziali delle Direttive.
E facoltà del costruttore decidere se produrre in accordo alle specifiche tecniche
delle norme armonizzate oppure procedere diversamente. In questultimo caso sussiste
lobbligo di dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti imposti dalla
Direttiva.
Leffetto più importante di questa nuova impostazione consiste in una maggiore
generalità della Direttiva comunitaria che non riguarda più una specifica tipologia di
prodotto, come avveniva prima del 1985, bensì una gamma più ampia.
E da sottolineare, inoltre, che viene specificata la procedura da seguire per
ottenere la dichiarazione di conformità del prodotto, ossia il marchio CE. Questo marchio
attesta che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva, ma tuttavia
non implica, di per sé, il rispetto delle norme armonizzate.
In futuro prodotti privi del marchio CE non potranno più essere venduti nellambito
della CEE.
Con la nuova impostazione si instaura, altresì, uno stretto legame tra Direttiva e norma
armonizzata, relazione che ha avuto, come primo effetto, quello di incentivare
sensibilmente lo sviluppo della normativa europea.
Al CEN viene affidato il compito di definire le norme armonizzate, che rivestono un ruolo
fondamentale nel processo di sviluppo di prodotti conformi alle Direttive, costituendo un
utile riferimento per il costruttore.
I Paesi membri sono obbligati a recepire la norma armonizzata senza alcuna modifica e ad
eliminare, nel contempo, i loro standards nazionali che risultino difformi dalla norma
europea.
Direttiva macchine
Fino ad ora sono state emanate circa 20 Direttive conformi alla nuova impostazione
descritta nel paragrafo precedente; di queste solo le tre seguenti contengono requisiti
sul rumore:
- Direttiva 89/392/CEE, e successive modifiche ed integrazioni apportate con le Direttive
91/368/CEE e 93/44/CEE, concernente la sicurezza delle macchine;
- Direttiva 89/106/CEE riguardante i prodotti impiegati nei cantieri di costruzione di
edifici e di opere civili;
- Direttiva 89/686/CEE, e successive modifiche introdotte con la Direttiva 93/95/CEE,
relativa ai dispositivi di protezione individuale.
Particolarmente importante, ed emblematica della nuova strategia adottata dalla UE per la
regolamentazione dei prodotti, è la Direttiva 89/392/CEE [1], nota come Direttiva
macchine, non ancora recepita dallItalia.
Questa Direttiva ha una vasta portata applicativa in quanto riguarda ogni macchina, che
sia costituita da un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra
loro per lesecuzione di una specifica funzione, segnatamente per la trasformazione,
il trattamento, la movimentazione e il condizionamento di un materiale.
Con la Direttiva 93/44/CEE il campo di applicazione è stato esteso anche ai componenti di
sicurezza.
Appare evidente come la Direttiva macchine interessi la gran parte delle apparecchiature,
dal piccolo elettrodomestico alle complesse linee robotizzate e ai vari processi
tecnologici, con rare eccezioni, quali i mezzi di trasporto o altre apparecchiature già
regolamentate, o in fase di regolamentazione, da Direttive specifiche che prevalgono
rispetto alla Direttiva macchine la cui applicazione, in tal caso, è limitata agli
aspetti non contemplati dalle prime.
Nella Direttiva il controllo e la riduzione del rumore sono considerati parte integrante
dei requisiti di sicurezza della macchina. In particolare si precisa che essa deve essere
progettata e realizzata in modo tale che i rischi derivanti dalla sua emissione sonora
siano ridotti al livello più basso possibile, compatibilmente con il progresso tecnico e
con la disponibilità di interventi di riduzione del rumore, privilegiando quelli
orientati direttamente sulla sorgente sonora.
Vengono specificate, inoltre, le informazioni sulla emissione sonora della macchina che il
produttore deve fornire allatto della commercializzazione della stessa. Tali
informazioni devono essere espresse mediante i seguenti parametri acustici:
- livello continuo equivalente di pressione acustica LAeq in dB(A), rilevato al posto
operatore durante uno specifico ciclo operativo della macchina; qualora tale livello
risulti inferiore a 70 dB(A) è sufficiente una dichiarazione in tal senso senza
specificarne il valore;
- livello di picco della pressione acustica in dB(C) rilevato al posto operatore, qualora
tale livello superi i 130 dB;
- livello di potenza sonora LWA in dB(A) emesso durante uno specifico ciclo operativo
della macchina, qualora il livello LAeq risulti superiore a 85 dB(A).
In aggiunta ai suddetti descrittori acustici devono essere specificati anche i parametri
di funzionamento e le condizioni di installazione della macchina impiegati durante la
misura della emissione sonora.
Le informazioni acustiche devono essere inoltre riportate nel manuale con le istruzioni
per luso della macchina ed anche in tutte le documentazioni tecniche della stessa.
Questultimo requisito è molto importante in quanto assicura che linformazione
sullemissione sonora sia disponibile non soltanto dopo lacquisto della
macchina, ma anche precedentemente.
Il rumore, pertanto, diviene una parte integrante delle caratteristiche e delle
prestazioni della macchina, consentendo così al potenziale acquirente di considerare
anche tale essenziale fattore nella sua valutazione di acquisto.
E importante sottolineare, inoltre, che la potenza sonora è un parametro acustico
intrinseco della macchina, il cui valore dipende solo dalle condizioni di installazione e
di funzionamento della macchina stessa.
Per questa sua peculiarità essa è la grandezza più appropriata per la caratterizzazione
della emissione sonora della macchina.
Le procedure per la determinazione della potenza sonora, tuttavia, sono alquanto
laboriose, sia se si utilizza il rilievo del livello di pressione acustica su una
superficie di inviluppo della macchina, sia se si impiegano tecniche più sofisticate e
costose di tipo intensimetrico o che prevedono limpiego di sorgenti sonore di
riferimento.
Per tale motivo lobbligo della determinazione della potenza sonora è previsto solo
per macchine con rumorosità elevata, che producono un livello LAeq al posto operatore
superiore a 85 dB(A).
Normative europee
In questo paragrafo viene descritto lo stato attuale della normativa europea limitatamente
a quella più direttamente connessa con lapplicazione della Direttiva macchine. Tale
Direttiva richiede luso di norme che, secondo la più recente terminologia, sono
classificate nei tipi B e C.
Le norme di tipo B sono relative ad uno specifico aspetto della sicurezza ma mantengono un
carattere generale e, conseguentemente, sono applicabili ad una vasta gamma di macchine.
Ad esempio i metodi per la determinazione della potenza sonora costituiscono norme di tipo
B.
Queste norme sono ulteriormente differenziate in "result standards" e
"means standards".
Le prime comprendono le norme tradizionali che descrivono i metodi per determinare,
solitamente mediante misure, le caratteristiche e le prestazioni dei prodotti.
A questa tipologia appartiene, ad esempio, la serie di norme ISO 11200 riguardante la
misura del livello di pressione acustica al posto operatore di una macchina.
Le "means standards", invece, sono una famiglia recente di norme che non si
propongono di fornire requisiti specifici, bensì intendono raccomandare metodologie e
linee guida mediante le quali poter conseguire determinati obiettivi. Un esempio al
riguardo è costituito dalla serie di norme ISO 11690 riguardante la progettazione di
posti di lavoro a ridotto livello di rumore.
Nella tabella che riportiamo nella pagina seguente viene riportato un quadro riassuntivo
delle norme di tipo B connesse con lapplicazione della Direttiva macchine.
Le norme classificate come C si diversificano da quelle B in quanto si riferiscono ad una
determinata tipologia di macchine.
Attualmente il CEN ha pubblicato più di 20 norme relative ad altrettante specifiche
famiglie di macchine.
Tra le norme di tipo B elencate nella tabella si sottolinea limportanza di quelle
riguardanti la determinazione del livello di potenza sonora LWA a partire da misure del
livello di pressione acustica effettuate su una superficie di inviluppo della macchina e
in prefissate configurazioni di campo acustico (ISO 3740 . 3747), oppure da misure di
intensità acustica (ISO 9614 1-2).
Per concludere, bisogna rilevare che nellultimo decennio sono stati registrati
profondi cambiamenti nella normativa europea e si è assistito anche ad un sua sensibile
evoluzione, stimolata dalla nuova impostazione delle Direttive comunitarie.
Tale impostazione comporta anche una considerevole influenza sulle caratteristiche dei
prodotti, la cui commercializzazione nellambito della Unità Europea dipende ora
dalla loro conformità a requisiti definiti nelle Direttive.
A loro volta questultime costituiscono la base per la normativa europea che svolge,
invece, la funzione di indicare le specifiche tecniche necessarie per conseguire la
conformità ai requisiti delle Direttive.
In questa situazione in continua e rapida evoluzione il produttore è chiamato a seguire
gli sviluppi concernenti da un lato le fasi di attuazione della Direttiva macchine,
dallaltro lemanazione di Direttive su prodotti specifici.
Il maggiore impegno che ne deriva non può che essere giudicato positivamente, soprattutto
se considerato nella prospettiva di ridurre linquinamento da rumore e di contribuire
a migliorare la qualità della vita realizzando prodotti a più alto contenuto tecnologico
anche sotto laspetto acustico. |